Al Sindaco del Comune di Terni
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della III Commissione Consiliare
Premesso che il Regolamento della Toponomastica, approvato il
5.06.2006 n.175 recepisce:
·
le norme di cui
alla legge 24.12.1954 n.1228 art.10 che stabilisce "...il Comune provvede
alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica";
·
la circolare del
Ministero degli Interni n.10 dell'8.03.1991 con la quale si specifica che la
competenza a deliberare in materia di Toponomastica attiene alla GIUNTA
MUNICIPALE
ma
non contiene quanto disposto dal
D.M.25.09.1992, trasmesso con
circolare MIACEL (Ministero Interno Amministrazione Centrale
Enti Locali) n.18/1992, e con la
circolare dello stesso Ministero n.4 del 10.02.1996, in ordine alla deroga, per
le persone morte da meno di 10 anni, delegata ai Prefetti per meglio valutare
le intitolazioni a persone con rilevanza locale;
considerato
che la funzione consultiva
della Commissione Toponomastica si tramuta in una vanificazione nei casi in cui
non ci sia unanimità sulla proposta di intitolazione a persone morte da meno di
10 anni (art.9) "...il parere deve essere espresso all'unanimità: per assegnazione di toponimi da nominativo di
persone decedute da meno di dieci anni...";
preso atto
che
·
l'art.7
(attribuzione di toponimi in assenza di parere) consente di superare il parere
della commissione tecnica, per motivi
d'urgenza;
"In caso eccezionale
e di comprovata urgenza, concomitante con l'impossibilità di riunire la
Commissione Toponomastica nei tempi occorrenti, la Giunta Comunale può
provvedere direttamente alla Deliberazione di nuovi Toponimi anche in assenza
del parere preventivo della Commissione Toponomastica";
·
l'art.16
(Altre funzioni della Commissione)
introduce ancora motivi
d'urgenza nell'intitolazione di luoghi e/o di edifici pubblici non
constituenti aree di circolazione, in memoria di fatti e/o personaggi vari.
"...In caso di urgenza e/o per particolari esigenze
l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente alla Deliberazione anche
in assenza del parere preventivo della Commissione Toponomastica".
·
art.8
(risorse e indennità) L'articolo fa specifico riferimento al luogo ove
convocare le riunioni;
"...Le
riunioni hanno luogo nella sede comunale di Palazzo Spada, piazza M. Ridolfi, 1, in locale idoneo indicato
nella convocazione)
si impegna
il Sindaco e la Giunta a:
1)
inviare in III
Commissione l'atto per modificare e integrare il Regolamento per:
a) eliminare qualsiasi forma di urgenza (Art.7 e 16) in quanto non si comprende quale possa
essere la natura di tali motivi e quali
possono essere gli impedimenti a convocare la commissione toponomastica;
b) ribadire, nella
valutazione delle proposte, il ruolo consultivo della Commissione Toponomastica
conferendogli il metodo di utilizzare l’usuale cultura della maggioranza,
anziché quella dell’unanimità;
c) incidere sulle proposte di intitolazione perché siano
ampiamente documentate e tali da giustificarne l'esame. Le proposte, prima di
essere portate all’esame della Commissione, devono essere vagliate dall'ufficio
toponomastica, al fine di controllare la rispondenza ai requisiti dettati dal
regolamento e nei casi di carente documentazione perché siano integrate o
diversamente formalizzate;
d) modificare il luogo di riunione della Commissione
toponomastica;
Terni, 10 febbraio 2014
Giocondo Talamonti
(G.M. Associazione E. Berlinguer”)
Giuseppe Boccolini PSI
Mauro Nannini FdS
Claudio Campili IdV
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