La trasparenza, condizione chiamata
a ricorrere in qualsiasi atto pubblico, non soddisfa la sua peculiarità nelle
graduatorie provvisorie degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli
alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) recentemente pubblicate sul sito
del Comune di Terni.
Il problema sta tutto, o quasi
tutto, nell’identificazione dei nuclei
famigliari assegnatari, sintetizzata con le sole, presunte iniziali del
capofamiglia. Un po’ troppo poco per capirci qualcosa, almeno nelle attese di
quanti interessati a sapere se loro eventuali diritti di aspiranti siano stati
rispettati. Nessun dubbio sulla correttezza degli operatori e dell’Assessorato
nella formazione della lista, ma l’opportunità di non dare adito a
interpretazioni errate anima l'art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013- GU
n.80 del 5-4-2013- (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
L’art. 1 di quello stesso
decreto, in particolare, fissa il principio generale di trasparenza, intesa
come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività'
svolte dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul corretto
uso delle funzioni istituzionali.
Dato che l'assegnazione di un alloggio
rientra nel disposto di legge (è, cioè, un atto pubblico), la privacy relativa
all’individuazione di qualsivoglia beneficiario non può trovare ragione nella
nebulosità di anonime iniziali, ma soddisfare i minimi principi di trasparenza,
in considerazione del fatto che concorrere all’assegnazione di un alloggio
popolare non significa dichiarare necessariamente uno stato di povertà, ma un
sostegno ad uno stato di disagio determinatosi a causa della momentanea crisi
economica.
Un aspetto allarmante,
meritevole di attente verifiche
riguarda il quadro statistico che emerge da questa stessa graduatoria: fra i
primi 60, i ternani sono solo 10,
mentre 38, pari al 63,3%, sono i concorrenti di nazionalità straniera (Albania
n.10; Romania n.8; Marocco n.6; Ucraina n.3; Tunisia n.3; India n.2; Repubblica
Domenicana n.2; Moldavia n.1; Macedonia n.1; SRI Lanka n.1; Pakistan n.1), di
cui 29 presentano un ISEE pari a zero ( n.18 stranieri, pari al 30%, n.6
ternani, pari al 10%, n.5 provenienti da altre regioni, pari all'8,33%).
Se è vero che la povertà
assoluta, l’assenza totale di un qualsiasi reddito, la mancanza indiscussa di
ogni minima risorsa economica sia presupposto rilevante per avanzare in
graduatoria, è pur vero che sia difficilmente credibile che ventinove
richiedenti su 60, pari al 48,33%, si trovino in quella tragica situazione. Da
qui, nasce la necessità di verificare le dichiarazioni, anche nella tutela di
chi ha dichiarato redditi miseri, ma pur sempre superiori allo zero.
L’accertamento non avrebbe solo
finalità di pertinenza, ma servirebbe a verificare se i soggetti dichiaranti
svolgono a nero eventuali attività, dando alle autorità competenti
l’opportunità di ripristinare la legalità dei rapporti di lavoro con riflessi
evidenti nei confronti di quanti, nel rispetto delle leggi vigenti, aspirano ad
ottenere sussidi sociali.
Terni, 14 ottobre 2014
Giocondo Talamonti