Gli infortuni: errori comportamentali o criticità organizzative?


Poiché ogni attività in corso è soggetta al mutamento veloce dei processi e dell’evoluzione tecnologica, occorre provvedere ad un aggiornamento continuo dei modelli concernenti la sicurezza.
I principi generali di prevenzione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sono:
 a) la valutazione dei rischi;
 b) la loro riduzione al minimo;
c) le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni utilizzate.

A questi vanno aggiunti i rischi psicosociali (Stress lavoro correlato, burn - out, mobbing) per le considerevoli ripercussioni che hanno sullo stato di equilibrio dei lavoratori, ma anche sulla performance delle Imprese.
I rischi psicosociali, all'interno del luogo di lavoro, al pari degli altri rischi, vanno aggrediti con appropriate metodologie di valutazione e specifiche misure di prevenzione e protezione.

Un ambiente psicosociale “buono” permette di migliorare le prestazioni, lo sviluppo personale, il benessere fisico e mentale dei lavoratori e i risultati dell'Impresa.

Un immediato allarme sociale va posto, anche, sul propagarsi dell’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

 Nella prevenzione l’informazione, la comunicazione e il coinvolgimento dei soggetti interessati (forza lavoro e impresa) sono fondamentali; tutto ciò si può ottenere attraverso la coniugazione di due criteri, solo apparentemente antitetici, quali:

1)      la fattibilità,
2)      l’attuabilità.
 Oggi con le tecnologie disponibili e con l'attuale ricerca scientifica, si potrebbe ipotizzare una fattibilità della sicurezza estremamente avanzata.

In estrema sintesi corre l’obbligo (da parte di tutti gli attori della prevenzione – pubblici e privati) di saper coniugare gli interventi di prevenzione tenendo presente il binomio tra le misure tecnologicamente fattibili e concretamente attuabili.

Precisamente per la fattibilità si fa riferimento all’art. 18 comma 1 lett. Z del D.Lgs 81/2008: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”; e per l’attuabilità alle decisioni della Corte Costituzionale 25 luglio 1996 n.312 e della Corte di Cassazione sez. IV penale 16 maggio 1997 in C. Minestrina.

La Corte Costituzionale ha indicato nel principio del concretamente attuabile la possibilità per l'imprenditore di realizzare la sicurezza in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica da lui utilizzata o utilizzata in lavorazioni similari, facendo leva sul rispetto dell’art.41 della Costituzione italiana “L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…” e sull’articolo 2087 del codice civile: l’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale.

Una prevenzione sensata ed efficace nel tempo, non può prescindere dal coinvolgimento delle agenzie educative e formative: Scuola, Università, parti sociali e imprese, tutte chiamate a mettere in atto una formazione continua in grado di rispondere adeguatamente ai rischi che ogni attività comporta.