Poiché
ogni attività in corso è soggetta al mutamento veloce dei processi e
dell’evoluzione tecnologica, occorre provvedere ad un aggiornamento continuo
dei modelli concernenti la sicurezza.
I
principi generali di prevenzione per la tutela della salute nei luoghi di
lavoro sono:
a) la valutazione dei rischi;
b) la loro riduzione al minimo;
c)
le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei
diversi settori e nelle differenti lavorazioni utilizzate.
A questi vanno aggiunti i rischi psicosociali (Stress lavoro correlato, burn - out, mobbing)
per le considerevoli ripercussioni che hanno sullo stato di equilibrio dei
lavoratori, ma anche sulla performance delle Imprese.
I
rischi psicosociali, all'interno del luogo di lavoro, al pari degli altri rischi,
vanno aggrediti con appropriate metodologie di valutazione e specifiche misure
di prevenzione e protezione.
Un ambiente psicosociale “buono” permette di migliorare le prestazioni,
lo sviluppo personale, il benessere fisico e mentale dei lavoratori e i
risultati dell'Impresa.
Un
immediato allarme sociale va posto, anche, sul propagarsi dell’uso e abuso di
sostanze alcoliche e stupefacenti.
Nella prevenzione l’informazione, la
comunicazione e il coinvolgimento dei soggetti interessati (forza lavoro e
impresa) sono fondamentali; tutto ciò si può ottenere attraverso la
coniugazione di due criteri, solo apparentemente antitetici, quali:
1)
la fattibilità,
2)
l’attuabilità.
Oggi con le tecnologie disponibili e con
l'attuale ricerca scientifica, si potrebbe ipotizzare una fattibilità della
sicurezza estremamente avanzata.
In
estrema sintesi corre l’obbligo (da parte di tutti gli attori della prevenzione
– pubblici e privati) di saper coniugare gli interventi di prevenzione tenendo
presente il binomio tra le misure tecnologicamente fattibili e concretamente
attuabili.
Precisamente
per la fattibilità si fa riferimento all’art. 18 comma 1 lett. Z del D.Lgs
81/2008: “aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione”; e per l’attuabilità alle decisioni della
Corte Costituzionale 25 luglio 1996 n.312 e della Corte di Cassazione sez. IV
penale 16 maggio 1997 in C. Minestrina.
La Corte Costituzionale ha indicato nel
principio del concretamente attuabile la possibilità per l'imprenditore
di realizzare la sicurezza in base alla particolarità del lavoro,
all'esperienza e alla tecnica da lui utilizzata o utilizzata in lavorazioni
similari, facendo leva sul rispetto dell’art.41 della Costituzione italiana “L’iniziativa economica privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…” e sull’articolo 2087 del codice
civile: l’obbligo del datore di lavoro di
attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale.
Una prevenzione sensata ed
efficace nel tempo, non
può prescindere dal coinvolgimento delle agenzie educative e formative: Scuola,
Università, parti sociali e imprese, tutte chiamate a mettere in atto una
formazione continua in grado di rispondere adeguatamente ai rischi che ogni
attività comporta.