Al Sindaco del Comune di Terni
e p.c.
Al Presidente del Consiglio
All'Assessore alla Toponomastica
Alla Commissione Toponomastica
Premesso che la toponomastica è disciplinata: - dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473; - dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - dall’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; - dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
che la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;
che il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali ”non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale”;
rilevato che per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità , per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di varie specie: Via, viale, vicolo, piazza, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, maso, ecc.
che per attribuire il nome all’area di circolazione si debbono tenere presenti alcune regole:
- nell’ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni (art. 41 comma 5 DPR 223/1989);
- non si possono attribuire ad un area di circolazione nomi di persone ancore vive;
atteso che risulta necessario provvedere alla denominazioni di alcune aree di mobilità urbana poste nell’ambito urbano nonché in zone di espansione del centro abitato;
Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989 n°223, Art.41 il quale stabilisce:
a) ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente;
b) Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,vicolo, largo, calle e simile) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità ;
c) L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio decreto Legge 10 maggio 1923 n° 1158 convertito dalla Legge 17 aprile1925 n° 473 e dalla Legge 23 giugno 1927 n° 1188 in quanto applicabili;
d) In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la presedente denominazione.
-- Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 n° 1158 recante “ Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali” ;
-- Vista la Legge 17 aprile 1927 n° 1158;
-- Vista la Legge 28 giugno 1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei” che stabilisce che “ nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto udito il parere della deputazione di storia patria o dove manchi della Società storica del luogo o della regione” e le circolari del Ministero dell’Interno MI/AC n°7/81 prot.2841/15.300-10-24;
-- Vista la Legge 24/12/1954 n° 1228 art.10 che stabilisce che “… il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;
-- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n° 223 artt 42, 43 e 47, relativi all’onomastica stradale e alla numerazione civica;
-- Vista la circolare del Ministro dell’Interno n° 10 del 08/03/1991 con la quale si specifica che la competenza a deliberare in materia di toponomastica attiene alla Giunta Municipale;
-- Visto il DM 25/09/1992 relativamente all’intitolazione di vie a persone morte da meno di dieci anni;
-- Vista la Determinazione G.C. n°59 del 23.02.2010 con la quale il Sindaco ha nominato i componenti della Commissione Toponomastica nelle persone di: Malatesta Marco, Tomassini Gabriella, Guardalben Dario, Pellegrini Paolo, Mazzilli Walter Talamonti, Giocondo;
-- Vista la Determinazione G.C. n°285 del 22.08.2012 con la quale il Sindaco ha integrato la Commissione Toponomastica con la nomina di Bellezza Sergio in sostituzione di Mazzilli Walter;
-- Visto il D.L.vo n°267/2000;
-- Vista la L. 23/06/1927 n° 1188 e s.m.i.( successive modifiche e integrazioni);
richiamata la legge n. 1188/1927 che stabilisce che nessun monumento o altro ricordo permanente possa essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell'Interno;
dato atto che con D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, richiamata nella circolare dello stesso Ministero n.4 del 10.02.1996, la competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto per meglio valutare le intitolazioni a persone con rilevanza locale.
- Vista la Circolare MI.A.C.E.L. (Ministero Interno Amministrazione Centrale Enti Locali) n. 18 del 23.09.1992, con cui il Prefetto ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni, in considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti;
VISTO il DPR 223 del 30.05.1989, art.41;
VISTA la legge 1188 del 23.06.1927;
VISTO il Regio Decreto 1158/23, convertito dalla legge 473/25;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n .10 dell'8.3.91;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, trasmesso con circolare MIACEL n.18 del settembre 1992 (non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga del Ministero dell’Interno (L. n. 1188/1927 - ora Prefetto a seguito di Circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 /1992 );
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n.4 del 10.02.1996 Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi (pubblicata in G.U. Serie Generale 23/03/1996 n.70) ;
Per cambiare nome alla strada occorre l’approvazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite le competenti Soprintendenze ai monumenti (art. 1 R.D.L. n.1158/1923 – Legge 473/ 1925).
tenuto conto che intitolare qualcosa a qualcuno non deve essere fatta sulle ali del cordoglio né rispondere a logiche di parte;
considerato che l’intitolazione di una via, una piazza o una biblioteca, una rotonda etc. deve essere condivisa e non dividere la comunità e che ogni istanza deve essere adeguatamente documentata;
si impegna il Sindaco e la Giunta a procedere all'intitolazione di via/piazza/parco/bene/ belvedere etc. alle seguenti figure richieste, con atti separati, da diversi consiglieri comunali:
1) "Enrico Berlinguer" (Sassari, 25 maggio 1922 – Padova, 11 giugno 1984), segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972 fino alla morte.. « La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico. » (Enrico Berlinguer, da un'intervista a la Repubblica del 28 luglio 1981) (per ricordare che si può fare una politica onesta così come la fece lui);
2) "Bettino Craxi” Benedetto (Bettino) Craxi nasce a Milano il 24 febbraio 1934- muore ad Hammamet il 20 gennaio 2000. Bettino Craxi è stato un protagonista della storia politica d’Italia. Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1983 al 1986;
3) “ Nilde Jotti", all'anagrafe Leonilde Jotti (Reggio nell'Emilia, 10 aprile 1920 – Poli (Prov. Roma), 4 dicembre 1999), prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati. Occupò lo scranno più alto di Montecitorio per tre legislature, dal 1979 al 1992, conseguendo un primato finora incontrastato nell'Italia repubblicana;
4) “ Giuseppe Saragat” (Torino, 19 settembre 1898 – Roma, 11 giugno 1988) è stato un politico e diplomatico italiano, di origine sarda, quinto Presidente della Repubblica Italiana e primo socialista a ricoprire la carica. Protagonista della convulsa storia della famiglia socialista nell'immediato dopoguerra, leader storico del Partito Socialista Democratico Italiano, Saragat fu anche Presidente dell'Assemblea Costituente fino al 1947. Fu più volte vicepresidente del Consiglio dei Ministri nei governi De Gasperi e ministro degli Esteri dal 1963 al 1964;
5) "Aldo Romeo Luigi Moro" (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) è stato un politico e accademico italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri e presidente del partito della Democrazia Cristiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo da appartenenti al gruppo terrorista denominato Brigate Rosse.
6) "Alberto Guidi" si impegna nella riforma dei Codici e partecipa attivamente alla discussione e approvazione dei documenti unitari per l'Umbria del 1960 e in Provincia si impegna nella iniziativa per costituire la Regione e nel lavoro della programmazione economica regionale. Quando andava nei fini settimana nei diversi Comuni per i comizi partiva la mattina e tornava la notte. Non solo perché non faceva meno di due comizi al giorno, ma perché dopo incontrava nei casolari contadini i mezzadri per discutere la causa con l'avvocato Guidi. Cause gratuite naturalmente. Questo era Guidi, impegnato tutta la settimana, tra Montecitorio, la Provincia, il partito, il Tribunale le assemblee e i comizi. Sono finiti i partiti che hanno fatto la storia del Novecento. Ma i valori espressi da Guidi sono vivi più che mai. ( richiesta di Rossi Gianluca, Stufara Damiano, Piacenti d'Ubaldi Vittorio, Talamonti Giocondo nel 2003);
7) Alcide De Gasperi nato a Pieve Tesino 3 aprile 1881 – Borgo Valsugana 19 agosto 1954. Prima esponente del Partito Popolare Italiano e successivamente fondatore della Democrazia Cristiana. È stato il primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e viene oggi considerato come uno dei padri della Repubblica e fra i padri fondatori dell'Unione Europea insieme al francese Robert Schuman e al tedesco Konrad Adenauer;
8) "Ugo La Malfa"(Palermo, 16 maggio 1903 – Roma, 26 marzo 1979) è stato un politico italiano. Con un passato antifascista, fu tra i fondatori del Partito d'Azione nel 1942 e ministro dei Trasporti sotto Ferruccio Parri. Eletto nel 1946 all'Assemblea Costituente nelle file della Concentrazione Democratica Repubblicana, da lui fondata con lo stesso Parri, portò il partito a confluire nel Partito Repubblicano Italiano nel medesimo anno. Ininterrottamente deputato dal 1948 fino alla morte, fu ministro del Commercio Internazionale nel quinto e sesto governo De Gasperi, ministro del Bilancio nel quarto governo Fanfani, ministro del Tesoro nel quarto governo Rumor e vicepresidente del Consiglio dei Ministri del quarto governo Moro. Fu anche segretario del Partito Repubblicano Italiano dal 1965 al 1975 e suo presidente dal 1975 al 1979.
9) "Che" Guevara -"Ernesto Guevara" de la Serna, più noto come Che Guevara o semplicemente el Che (Rosario, 14 maggio 1928 – La Higuera, 9 ottobre 1967), è stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino. Guevara fu membro del Movimento del 26 di luglio e, dopo il successo della rivoluzione cubana, assunse un ruolo nel nuovo governo, secondo per importanza solo a Fidel Castro.
Si richiamano le disposizioni dell’art.4 della L.23/06/1927 n°1188 che così recita:”E’ inoltre in facoltà del Ministero per l’Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato della nazione”e che alla luce della Circolare MIACEL n. 18 del 23.09.1992, il Prefetto ha facoltà di autorizzare la deroga.
Per quanto sopra si impegna il Sindaco ad inviare al Prefetto di Terni la richiesta di intitolazione della strada adiacente l'Associazione Industriali ad Adriano Garofoli per la finalità di cui all’art. 1 della Legge 23.6.1927 n. 1188, e per la necessaria autorizzazione, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, per l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni in considerazione dei meriti dallo stessi conseguiti.
Terni, 22 luglio 2013
Giocondo Talamonti G.M. "Associazione E. Berlinguer";
Giuseppe Boccolini PSI
Stefano Fatale PdL
Mauro Nannini FdS-RC
CIRCOLARE 10 febbraio 1996, n.4
Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi.
Pubblicato su: GU n. 70 del 23-3-1996
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:ministero.interno:circolare:1996-02-10;4
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al capo gabinetto del Ministro
Al presidente dell'Istituto
nazionale di statistica
Com'e' noto, la materia della toponomastica e' regolata dalla legge 23 giugno 1922, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n.1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed, infine, dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 323. L'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, rimette alla competenza del Ministro dell'interno la facoltà di derogare al divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni. Si e' ritenuto opportuno, con decreto ministeriale 25 settembre 1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di "delegare" detta competenza alle SS.LL., per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, nell'intesa che, comunque, questo Ministero dovesse esser puntualmente aggiornato sull'attività ' autorizzatoria svolta in forma decentrata.
Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione e' stata carente e, spesso, si e' venuti a conoscenza di episodi inerenti l'intestazione di strade o luoghi pubblici a mezzo della stampa ovvero, incidentalmente, in occasione della trattazione di pratiche aventi riferimento ai dati toponomastici.
E' il caso dell'intitolazione di vie in dialetto, ove nella fattispecie, evidentemente, si e' inteso fare uso, in modo del tutto impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva.
Devesi, infatti, ricordare che le regioni o province autonome, laddove abbiano competenza esclusiva in materia di toponomastica, debbono, comunque, conformarsi, nell'esercizio della stessa, al rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale ed attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto ove effettivamente vigente, con esclusione, nelle iscrizioni toponomastiche, dell'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso.
Si aggiunge che, spesso, i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.
Cio' premesso, e' opportuno che venga richiamata l'attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle surrichiamate disposizioni legislative e regolamentari - che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico - evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procederà solo in base ad effettive necessità , da valutare d'intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l'aggiornamento dei documenti in loro possesso e l'aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, facendo nel contempo presente che, con cadenza semestrale, dovrà essere inviato un elenco delle autorizzazioni concesse.
Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI